(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                     n. 56 del 24 dicembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere dall'esercizio finanziario 1991 l'ammontare degli
assegni di anzianita' e invalidita' a favore delle guide e  aspiranti
guide  alpine,  di  cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e
successive modificazioni e integrazioni, e'  stabilito  in  annue  L.
2.600.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione,
ai sensi di legge, degli assegni di reversibilita'.