(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 24 dicembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 l'ammontare degli assegni di anzianita' e invalidita' a favore delle guide e aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilito in annue L. 2.600.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione, ai sensi di legge, degli assegni di reversibilita'.